IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge  28 dicembre 1989, n. 415,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il  quale  stabilisce  che  il  fondo  stanziato  dallo  Stato per il
finanziamento  dei  maggiori  oneri  connessi  con  l'attuazione  del
contratto  1988-1990 ai dipendenti degli enti locali e' ripartito tra
i  comuni,  le  province  e  le  comunita' montane, secondo i criteri
stabiliti  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro   del  tesoro,  sentite  l'Unione  delle  province  d'Italia
(U.P.I.),  l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), e
l'Unione   nazionale   comuni,   comunita'  ed  enti  della  montagna
(U.N.C.E.M.);
  Rilevato  che l'art. 51 del decreto del presidente della Repubblica
3   agosto  1990,  n.  333,  ha  stabilito  in  lire  2.503  miliardi
l'ammontare del contributo erariale annuale per gli oneri discendenti
dal contratto 1988-1990 dei dipendenti degli enti locali;
  Preso  atto  che con decreti ministeriali dell'8 agosto 1990, del 7
agosto  1991  e  del  30 luglio 1992 sono stati ripartiti tra comuni,
province   e   comunita'   montane   i  contributi  erariali  per  il
finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per gli anni 1990, 1991
e   1992  discendenti  dal  contratto  1988-1990  secondo  i  criteri
concordati con l'U.P.I., A.N.C.I. e l'U.N.C.E.M.;
  Rilevato  che  occorre  determinare  il  contributo erariale per il
finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1993 e successivi;
  Considerato  quindi  che  per  prevedere  i  relativi  capitoli del
bilancio  statale  cui  imputare  l'assegnazione  del  contributo, e'
necessario  determinare  separatamente per ciascuna categoria di enti
(comuni, province e comunita' montane) il complessivo onere;
  Considerato  che  appare  opportuno,  in  base alle richieste delle
associazioni  di  categoria,  fissare criteri di riparto collegati al
reale fabbisogno discendente dell'applicazione del citato contratto;
  Ravvisato  che  per  l'applicazione  del  citato  principio possono
essere utilizzati i costi medi contrattuali per ciascuna tipologia di
ente ed il numero degli addetti;
  Ravvisato  che  i costi medi contrattuali per profili professionali
sono  determinati  in  base  agli  oneri  discendenti dall'accordo di
comparto  intervenuto  tra  il  Governo  ed i sindacati del personale
degli enti locali, nonche' le associazioni degli enti stessi;
  Considerato  che  il  numero  dei dipendenti in servizio ed il loro
livello  di retribuzione e' stato rilevato dal censimento effettuato,
alla  data del 30 giugno 1988, dalla direzione centrale dei segretari
comunali  e  provinciali  e  del  personale  degli  enti  locali  del
Ministero dell'interno;
  Considerato  che  per gli enti inadempienti alla fornitura dei dati
del  censimento il numero degli addetti puo' essere rideterminato per
ogni  effetto di legge prendendo a riferimento il personale esistente
in  enti della stessa provincia aventi analoga dimensione demografica
e caratteristiche simili;
  Considerato  che non e' possibile tenere conto dei comuni che hanno
in quella sede comunicato l'inesistenza di personale;
  Visto  che  dai  dati  del  citato censimento sono stati ricavati i
costi medi per dipendente, per ogni tipologia di enti;
  Rilevato,  quindi,  che  l'onere  contrattuale  per singolo ente e'
costituito dal prodotto tra il costo medio della tipologia cui l'ente
appartiene ed il numero degli addetti come sopra individuati;
  Preso  atto  che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale
all'importo  complessivo,  distinto per ognuna delle tre tipologie di
enti  ed  alle  relative percentuali da utilizzare per il riparto del
contributo  erariale:  comuni  88,12  per  cento;  province 10,85 per
cento; comunita' montane 1,03 per cento;
  Ritenuto  necessario  determinare  per  ogni  ente un parametro per
miliardo  di  lire  per consentire il calcolo immediato delle singole
spettanze  in  occasione  di  ogni  attribuzione  erariale  di fondi,
dall'anno 1993 in poi, a copertura del costo del rinnovo contrattuale
1988-1990;
  Visto   il   parere  favorevole  espresso  da  U.P.I.,  A.N.C.I.  e
U.N.C.E.M.  in  merito  all'adozione  dei criteri e della metodologia
sopra esposta;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Il  fondo  di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori
oneri   contrattuali   per  ciascuno  degli  anni  dal  1993  in  poi
discendenti   dal   contratto  1988-1990  relativo  al  comparto  del
personale degli enti locali e' ripartito con le seguenti percentuali:
province  10,85  per cento, comuni 88,12 per cento, comunita' montane
1,03 per cento.